Art. 16.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.
      3. Nel caso in cui determinate disposizioni contenute nella presente legge contrastino con quelle previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e nelle more dell'adozione da parte dell'Unione europea di nuove norme, continuano ad applicarsi le norme previste dal medesimo regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.
      4. Le regioni, nelle materie di propria competenza, disciplinano le norme della presente legge secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla medesima legge.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.
      6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge.
      7. Ai fini del comma 6, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

 

Pag. 16

n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a uniformare le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di produzione biologica ai princìpi e alle norme stabiliti dalla presente legge.